Statuto dell’Associazione Culturale Red Art teatro e arti figurative
Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE
Ai sensi degli artt. 36 e ss. del Codice Civile, è costituita un Associazione Culturale denominata “Associazione Culturale Red Art — teatro e arti figurative” con sede legale in Via Nicolò Tommaseo, 10 — 31029 Vittorio Vento (TV)
Art. 2) SCOPO L’Associazione è apartitica e non ha scopo di lucro: base fondamentale dell’attività associativa è il volontariato. Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Ogni eventuale avanzo di gestione sarà integralmente reinvestito per il perseguimento delle attività istituzionali statutariamente previste. L’Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività. Tutte le attività culturali saranno dunque improntate ed ispirate a questi principi. L’Associazione ha lo scopo di promuovere ed approfondire attività artistiche quali il teatro e la recitazione, la danza, la musica, la scrittura, e le arti figurative nella loro svariate espressioni (es: pittura, fotografia) e le arti plastiche (es: la scultura). L’Associazione si propone di:
promuovere la pratica e la conoscenza della recitazione e della cultura del teatro, della danza, della musica, della scrittura e delle arti figurative e plastiche in tutte le loro più disparate forme anche attraverso la promozione, l’allestimento e l’organizzazione diretta e/o indiretta di qualsiasi tipo di spettacolo, esibizione o simile;
produrre e distribuire spettacoli teatrali e musicali, audiovisivi, televisivi, cinematografici e quant’altro sia affine;
organizzare e gestire, corsi, laboratori, stages, seminari di studio, gruppi di lavoro e di ricerca, workshops e quant’altro sia utile all’arricchimento intellettuale e culturale di tutti i soci aderenti all’associazione.
L’Associazione può altresì gestire attività culturali e ricreative, anche mediante la gestione di locali di pubblico spettacolo, purché esse siano affidate da privati o pubbliche amministrazione, da enti locali, aziende e società di ogni genere. L’Associazione può inoltre intraprendere tutte quelle attività che siano considerate necessarie e funzionali al conseguimento dello scopo sociale. AI fine di coinvolgere il più possibile le persone residenti nel territorio e favorire lo scambio di idee ed esperienze, saranno promosse produzioni, mostre, spettacoli, ecc. inerenti alle arti visive ed alla musica, e relative alla divulgazione dei testi teatrali e non. Per questo motivo, potranno essere pubblicati e diffusi opuscoli, riguardanti l’attività dell’Associazione e potranno essere svolte attività editoriali, quali la stampa e la diffusione, tra soci e non, di giornali, libri, riviste e materiale promozionale in genere. L’Associazione si propone altresì di fondare, compatibilmente con le possibilità e gli spazi a disposizione una biblioteca, un’emeroteca ed una videoteca in cui i soci possano approfondire la conoscenza delle attività culturali di cui allo scopo sociale.
Art. 3) PATRIMONIO | mezzi finanziari sono costituiti: e dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo; e dai contributi e sovvenzioni di soci, Amministrazioni Pubbliche ed Enti Privati, Associazioni; dai beni che diverranno proprietà sociale; e da eventuali fondi riserva costituiti da avanzi di gestione; dai proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni o altre attività svolte dall’Associazione. e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale. Tale patrimonio non può essere destinato a scopi diversi da quelli di cui all’Art. 2 del presente statuto.
Art. 4) ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 5) BILANCIO
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica-finanziaria dell’associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Entro il 31 marzo di ogni anno viene predisposto il rendiconto economico a cura del Consiglio Direttivo. Tali bilanci, dopo essere stati approvati dal Consiglio Direttivo, sono depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione. | bilanci approvati restano depositati presso la sede dell’Associazione a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 6) DURATA La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli associati.
Art. 7) QUALITA’ DI SOCIO
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale e civile.
Sono soci dell’Associazione tutte quelle persone la cui domanda di ammissione sia stata accompagnata dalla proposta di un socio e sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. L’ammissione all’associazione comporta per il socio l’accettazione integrale e senza riserve dello Statuto e degli eventuali Regolamenti adottati.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere firmate dall’esercente patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno altresì diritto a:
usufruire senza limitazioni di tempo, nel rispetto delle esigenze sociali e delle finalità associative, delle strutture dell’Associazione;
proporre ai competenti organi tecnici ed amministrativi iniziative complementari agli scopi di cui all’Art. 2 del presente Statuto, senza dover convocare l’Assemblea Generale de Soci;
proporre l’ammissione di soci al Consiglio Direttivo;
proporre, con motivazione scritta, al Consiglio Direttivo, l’esclusione dell’Associazione di soci.
La qualità di socio si perde per:
dimissione volontaria;
morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, e pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l’Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’assemblea. L’associato radiato non può essere più ammesso.
In caso di recesso od esclusione nessun diritto potrà essere vantato dal socio recedente od escluso sul patrimonio sociale.
Qualsiasi decisione di sospensione temporanea o permanente dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Art. 8) QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non può essere trasmessa a terzi o essere soggetta a rivalutazioni.
Il mancato versamento della quota associativa alla sua scadenza comporta l’immediata decadenza della qualifica di socio.
Art. 9) ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea Generale dei Soci;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vicepresidente;
– Segretario Generale.
Art. 10) ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita, essa rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea Ordinaria potrà essere richiesta dal Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo degli associati, in regola col pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L’Assemblea dovrà essere comunque convocata presso la sede dell’Associazione 0, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
_Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie dell’Associazione solo i soci in regola col versamento della quota annua, nell’ambito delle quali ciascun componente maggiorenne ha diritto ad un voto.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Essa è convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
La convocazione avviene mediante avviso telefonico e/o telematico almeno otto giorni prima della data designata e deve contenere il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Spetta all’assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
Essa delibera inoltre l’approvazione del bilancio e le norme contenute nel regolamento interno.
L’Assemblea elegge infine il Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza 0 impedimento, dal Vice-Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Art. 11) VALIDITA” ASSEMBLEARE
L’Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa un’ora e mezza dalla prima convocazione tanto l’Assemblea Ordinaria che Straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera col voto dei presenti.
Art. 12) ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni dalla data dell’adunanza. L’Assemblea Straordinaria delibera sulle seguenti materie: e
approvazione e modifiche dello Statuto;
atti e contratti relativi ai diritti immobiliari;
scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Art. 13) PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione. Presiede l’Assemblea e cura l’esecuzione dei deliberati di quest’ultima.
Art. 14) VICEPRESIDENTE Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 15) SEGRATARIO E TESORIERE
Il Segretario-Tesoriere cura le relazioni tra i Soci e gli altri Organi Sociali, provvede al tesseramento dei soci e cura la stesura dei verbali nelle riunioni dell’Assemblea. E’ responsabile della regolare tenuta della contabilità, prende in custodia i beni dell’Associazione e si occupa delle riscossioni e dei pagamenti.
Art. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre fino ad un massimo di nove persone elette dall’Assemblea. Al suo interno elegge il Presidente dell’Associazione, il Vice- Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali s’intendo a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio devono essere verbalizzate e sottoscritte da chi ha presieduto alla riunione e da un segretario da nominarsi di volta in volta. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Per eleggere il Consiglio Direttivo è stilata una lista contenente i nominativi dei candidati al ruolo; i membri del Consiglio Direttivo non percepiscono nessun compenso per l’attività svolta.
In caso di dimissioni di un consigliere, il Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente convocato per procedere alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea sociale.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno due consiglieri, senza formalità.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
deliberare sulle domande di ammissione dei soci:
redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
fissare le date delle assemblee ordinarie da indire almeno una volta l’anno e convocare le assemblee straordinarie qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
adottare provvedimenti di radiazione verso i soci da sottoporsi poi all’Assemblea dei Soci;
attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assembla dei Soci.
Il Consiglio Direttivo delibera inoltre sui seguenti argomenti:
– direzione artistica;
– investimenti per il materiale;
– spese per la realizzazione di spettacoli.
Inoltre, con motivazione scritta, il Consiglio Direttivo può determinare l’esclusione dall’Associazione dei Soci non osservanti gli articoli del presente Statuto ed il regolamento
interno.
Art. 17) POTERI DEL DIRETTIVO
| Consiglio Direttivo è investito dei poteri che gli derivano dallo Statuto per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione su quanto approvato dall’Assemblea dei Soci. Esso potrà quindi, in relazione agli scopi di cui al precedente art. 2, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o solamente utili per il conseguimento degli scopi dell’Associazione. Potrà inoltre munirsi di tutti i permessi, le autorizzazione e le licenze necessarie per la realizzazione delle attività culturali.
Il Consiglio Direttivo stabilisce l’organigramma tecnico, nomina i direttori dei differenti settori individuati, stabilisce la struttura degli organi tecnici e le loro funzioni. Dato che ne visiona il funzionamento monitorando l’efficacia delle azioni, ha facoltà di rimuovere in ogni momento un membro degli organi tecnici e di nominare uno o più sostituti. Alla prima Assemblea dell’Associazione, i soci saranno informati di tali decisioni.
Art. 18) SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo, di cui l’Art. 3, comma 190, Legge 662/1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 19) NORME APPLICABILI
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile.